Art. 8
Adattamenti
In vigore dal 24 set 2008
Adattamenti
1. Le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, nei settori disciplinati dalla presente direttiva, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
2. La Commissione fornisce ove opportuno sostegno finanziario agli Stati membri per la traduzione dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle rispettive lingue ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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