Art. 7 · Disposizioni transitorie

Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 set 2008
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni elencate nell’allegato I, capo I.2, nell’allegato II, capo II.2 e nell’allegato III, capo III.2. Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011 al più tardi. In questo caso gli Stati membri interessati continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE per quanto riguarda le vie navigabili interne, applicabili fino al 30 giugno 2009.
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