Art. 4
Paesi terzi
In vigore dal 24 set 2008
Paesi terzi
Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell’allegato.
Storico versioni
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