Art. 4 · Paesi terzi

Art. 4

Paesi terzi

In vigore dal 24 set 2008
Paesi terzi Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:68:oj#art-4