Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 set 2008
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. Non si applica al trasporto di merci pericolose: a) mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime; b) mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne; c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d) effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa. 2.   L’allegato II, capo II.1, non si applica agli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario, fino a che tale sistema non esista sul loro territorio. 3.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’allegato III, capo III.1 per uno dei seguenti motivi: a) non dispongono di vie navigabili interne; b) le vie navigabili nazionali non sono collegate, mediante vie d’acqua, alle vie navigabili di altri Stati membri; oppure c) le merci pericolose non vengono trasportate sulle vie navigabili interne. Qualora decida di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, lo Stato membro notifica la decisione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. 4.   Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne: a) il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva; b) se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte; c) norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri. La Commissione è informata di queste disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri. 5.   Gli Stati membri possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.
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