Art. 9 · Modifiche della direttiva 90/428/CEE

Art. 9

Modifiche della direttiva 90/428/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 90/428/CEE All’ della direttiva 90/428/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Tuttavia, — gli obblighi di cui all’ non influiscono sull’organizzazione di: a) concorsi riservati agli equidi registrati in uno specifico registro genealogico per permettere il miglioramento della razza; b) concorsi regionali finalizzati alla selezione di equidi; c) manifestazioni a carattere storico o tradizionale. Gli Stati membri che intendano avvalersi di tali possibilità manifestano in anticipo le loro intenzioni e motivazioni agli altri Stati membri e al pubblico, — per ogni competizione o tipo di competizione, gli Stati membri possono riservare, attraverso enti a tal fine ufficialmente autorizzati o riconosciuti, una certa percentuale del montepremi o dei profitti di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento. La percentuale non può superare il 20 % a partire dal 1993. I criteri con cui tali fondi sono distribuiti nello Stato membro interessato sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.».
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