Art. 9
Modifiche della direttiva 90/428/CEE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 90/428/CEE
All’ della direttiva 90/428/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tuttavia,
—
gli obblighi di cui all’ non influiscono sull’organizzazione di:
a)
concorsi riservati agli equidi registrati in uno specifico registro genealogico per permettere il miglioramento della razza;
b)
concorsi regionali finalizzati alla selezione di equidi;
c)
manifestazioni a carattere storico o tradizionale.
Gli Stati membri che intendano avvalersi di tali possibilità manifestano in anticipo le loro intenzioni e motivazioni agli altri Stati membri e al pubblico,
—
per ogni competizione o tipo di competizione, gli Stati membri possono riservare, attraverso enti a tal fine ufficialmente autorizzati o riconosciuti, una certa percentuale del montepremi o dei profitti di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento.
La percentuale non può superare il 20 % a partire dal 1993.
I criteri con cui tali fondi sono distribuiti nello Stato membro interessato sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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