Art. 7 · Modifiche della direttiva 90/426/CEE

Art. 7

Modifiche della direttiva 90/426/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 90/426/CEE All' della direttiva 90/426/CEE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli equidi debbono essere trasportati, entro il più breve tempo possibile, dall'azienda di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta autorizzati, quali definiti dall', paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, mediante mezzi di trasporto e di contenzione regolarmente puliti e disinfettati con un disinfettante, secondo una frequenza che deve essere stabilita dallo Stato membro di spedizione. I veicoli adibiti al trasporto devono essere concepiti in modo che le feci, lo strame o il foraggio degli equidi non possano colare o cascare dal veicolo durante il trasporto. Le modalità del trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:73:oj#art-7