Art. 20
Modifiche della decisione 2000/258/CE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della decisione 2000/258/CE
La decisione 2000/258/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di uno Stato membro da parte dell’AFFSA (Nancy) dà esito favorevole, l’autorità competente dello Stato membro può autorizzare tale laboratorio richiedente a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.
Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei laboratori che essi hanno autorizzato e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
2. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di un paese terzo da parte dell’AFFSA (Nancy) dà esito favorevole e se l’autorità competente del paese terzo in cui ha sede il laboratorio richiedente ne chiede il riconoscimento, tale laboratorio è autorizzato, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.
3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Le domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri prima del 1o gennaio 2010, in conformità dell’ e dell'allegato II, continuano ad essere disciplinate dalla presente decisione nella versione antecedente il 3 settembre 2008.»;
3)
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo in allegato alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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