Art. 2 · Modifiche della direttiva 77/504/CEE

Art. 2

Modifiche della direttiva 77/504/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 77/504/CEE Il seguente articolo è inserito nella direttiva 77/504/CEE: «Articolo 4 bis 1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all', lettera b), primo trattino, ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. 2.   Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.».
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