Art. 19 · Modifiche della direttiva 2000/75/CE

Art. 19

Modifiche della direttiva 2000/75/CE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 2000/75/CE La direttiva 2000/75/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le funzioni dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I. 3.   I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’.»; 2) nell’allegato I è soppressa la sezione A.
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