Art. 18
Modifiche della direttiva 94/28/CE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 94/28/CE
La direttiva 94/28/CE è così modificata:
1)
L’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla Commissione è comunicato l’elenco degli organismi per le specie e/o le razze in questione, riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo ai fini della presente direttiva.
L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un organismo siffatto se esso non soddisfa più le condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e ne informa immediatamente la Commissione.
La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve dall’autorità competente del paese terzo in questione ai sensi del secondo comma e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
all’ è aggiunto il comma seguente:
«Un’infrazione grave alle disposizioni dell’, paragrafo 2, lettera b), soprattutto se emersa dai risultati dei controlli in loco di cui al primo comma del presente articolo, può giustificare l'adozione di misure di sospensione dell’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all’, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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