Art. 16
Modifiche della direttiva 92/66/CEE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 92/66/CEE
La direttiva 92/66/CEE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme, dei metodi di diagnosi, dell’uso dei reagenti e delle prove sui vaccini.»;
b)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi stabiliti in ciascun laboratorio diagnostico della malattia di Newcastle in seno allo Stato membro. A tal fine:»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’.
5. Gli Stati membri aggiornano gli elenchi dei laboratori o degli istituti nazionali di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente paragrafo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»;
2)
l’allegato IV è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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