Art. 16 · Modifiche della direttiva 92/66/CEE

Art. 16

Modifiche della direttiva 92/66/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 92/66/CEE La direttiva 92/66/CEE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme, dei metodi di diagnosi, dell’uso dei reagenti e delle prove sui vaccini.»; b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3.   I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi stabiliti in ciascun laboratorio diagnostico della malattia di Newcastle in seno allo Stato membro. A tal fine:»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’. 5.   Gli Stati membri aggiornano gli elenchi dei laboratori o degli istituti nazionali di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente paragrafo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.»; 2) l’allegato IV è soppresso.
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