Art. 14 · Modifiche della direttiva 92/35/CEE

Art. 14

Modifiche della direttiva 92/35/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 92/35/CEE La direttiva 92/35/CEE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’. 2.   Le funzioni e responsabilità dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell’allegato I. 3.   I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’.»; 2) nell’allegato I è soppressa la sezione A.
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