Art. 14
Modifiche della direttiva 92/35/CEE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 92/35/CEE
La direttiva 92/35/CEE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.
2. Le funzioni e responsabilità dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell’allegato I.
3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’.»;
2)
nell’allegato I è soppressa la sezione A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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