Art. 13 · Modifiche della direttiva 91/496/CEE

Art. 13

Modifiche della direttiva 91/496/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 91/496/CEE All' della direttiva 91/496/CEE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. a) Per l'approvazione e il successivo aggiornamento dell'elenco delle stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, primo trattino, deve essere seguita la procedura stabilita all'. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle stazioni di quarantena e il suo eventuale aggiornamento. b) Gli Stati membri riconoscono le stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, secondo trattino, e al paragrafo 2, primo trattino, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B e attribuiscono a ciascuna di esse un numero di registrazione. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco delle stazioni di quarantena riconosciute e dei rispettivi numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Le stazioni di quarantena sono soggette all'ispezione di cui all'. Norme dettagliate per applicare la presente lettera in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:73:oj#art-13