Art. 11 · Modifiche della direttiva 90/539/CEE

Art. 11

Modifiche della direttiva 90/539/CEE

In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 90/539/CEE La direttiva 90/539/CEE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio. Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’, punto 1, lettera a), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 32.»; 3) l’allegato I è così modificato: i) il punto 1 è soppresso; ii) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell’, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine: a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici; b) controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva; c) organizzano periodicamente prove comparative.».
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