Art. 11
Modifiche della direttiva 90/539/CEE
In vigore dal 15 lug 2008
Modifiche della direttiva 90/539/CEE
La direttiva 90/539/CEE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio.
Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 2.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’, punto 1, lettera a), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 32.»;
3)
l’allegato I è così modificato:
i)
il punto 1 è soppresso;
ii)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell’, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine:
a)
possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;
b)
controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva;
c)
organizzano periodicamente prove comparative.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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