Art. 8

Art. 8

In vigore dal 15 lug 2008
1.   I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all’. 2.   Fatta salva la direttiva 2000/29/CE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi destinati a: a) prove o scopi scientifici; o a b) lavori di selezione; o a c) misure per la conservazione della diversità genetica. 3.   Le modalità di applicazione delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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