Art. 8
In vigore dal 15 lug 2008
1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all’.
2. Fatta salva la direttiva 2000/29/CE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi destinati a:
a)
prove o scopi scientifici; o a
b)
lavori di selezione; o a
c)
misure per la conservazione della diversità genetica.
3. Le modalità di applicazione delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:72:oj#art-8