Art. 5

Art. 5

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l’osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti: — identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati, — elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino, — prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto dall’organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva, — registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine, da tenere a disposizione dell’organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno. Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti. Il presente paragrafo non si applica ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ai consumatori finali non professionisti. 3.   Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 2000/29/CE o la presenza, di un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell’ della presente direttiva, questi fornitori ne informano immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di una disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito. 4.   Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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