Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 lug 2008
Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi; b) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi; c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione; d) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione od offerta alla vendita, vendita e/o consegna a un’altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piantine; e) «organismo ufficiale responsabile»: i) l’autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le questioni concernenti la qualità; ii) l’autorità pubblica istituita: — a livello nazionale, — o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione. Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese. Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione tra gli organismi di cui al punto i) e quelli di cui al punto ii). Inoltre, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisca per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii) e sotto l’autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non tragga profitti personali dal risultato delle misure da essa prese. Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri; f) «misure ufficiali»: le misure adottate dall’organismo ufficiale responsabile; g) «ispezione ufficiale»: l’ispezione effettuata dall’organismo ufficiale responsabile; h) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità; i) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della sua composizione e della sua origine; j) «laboratorio»: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.
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