Art. 23

Art. 23

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva. 2.   Qualora, nel corso di un’ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piantine di ortaggi non possono essere commercializzati perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato prende le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.
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