Art. 2
In vigore dal 15 lug 2008
La presente direttiva non si applica alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.
Le misure di attuazione del primo comma, riguardanti in particolare l’identificazione e l’isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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