Art. 19
In vigore dal 15 lug 2008
1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all’, paragrafo 4, dell’ispezione ufficiale prevista all’ o dalle prove previste all’, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi non conformi.
2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi commercializzati da un determinato fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.
3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva.
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