Art. 17

Art. 17

In vigore dal 15 lug 2008
Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un’ispezione ufficiale effettuata almeno per sondaggio, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.
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