Art. 15

Art. 15

In vigore dal 15 lug 2008
Per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato II, gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede di cui all’ o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti in data 28 aprile 1992.
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