Art. 12

Art. 12

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Gli Stati membri possono dispensare: a) dall’applicazione dell’, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali (circolazione locale); b) dai controlli e dall’ispezione ufficiale di cui all’, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti da persone così esonerate. 2.   Sono adottate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, specie per quanto concerne le nozioni di piccoli coltivatori e di acquirenti locali, nonché le relative procedure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:72:oj#art-12