Art. 11

Art. 11

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e se sono riconosciuti rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e se sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni indicate nella scheda di cui all’. Se su tale documento figura una constatazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento. Se del caso, la scheda redatta in applicazione dell’ contiene prescrizioni relative alle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi. 2.   Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto.
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