Art. 1
In vigore dal 15 lug 2008
1. La presente direttiva si applica alla commercializzazione all’interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.
2. Gli articoli da 2 a 20 e l’ si applicano ai generi e alle specie elencati nell’allegato II nonché ai loro ibridi.
Quegli articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.
3. Le modifiche dell’elenco dei generi e delle specie che figurano all’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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