Art. 9

Art. 9

In vigore dal 15 lug 2008
Gli Stati membri prendono le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria comunitaria, laddove si accerti che la marchiatura o l’identificazione degli animali o la tenuta dei registri prevista dall’ non è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.
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