Art. 8

Art. 8

In vigore dal 15 lug 2008
Gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli di cui alla direttiva 91/496/CEE e rimangano nel territorio della Comunità sono identificati mediante un marchio conforme all’ della presente direttiva entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima del loro spostamento, tranne qualora l’azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio dell’autorità responsabile dei controlli veterinari e l’animale sia effettivamente macellato entro detto termine di trenta giorni. Deve essere stabilito un nesso tra l’identificazione del capo effettuata dal paese terzo e quella assegnatagli dallo Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all’.
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