Art. 7

Art. 7

In vigore dal 15 lug 2008
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento richiesto a norma della legislazione veterinaria o zootecnica siano conservate al fine di essere presentate all’autorità competente che ne faccia richiesta per un periodo minimo fissato dall’autorità stessa.
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