Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che figurano nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a), tengano un registro che indichi il numero di animali presenti nell’azienda. Tale registro comprende la registrazione aggiornata degli spostamenti (numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita) sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi. È indicato in ogni caso il marchio di identificazione apposto in conformità degli . Per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico ai sensi della direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (10) può essere riconosciuto, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione basato su un’identificazione individuale degli animali, purché offra garanzie equivalenti a quelle di un registro. 2.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché: a) i detentori di animali forniscano all’autorità competente che ne faccia richiesta le informazioni sull’origine, l’identificazione ed eventualmente la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati; b) i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all’operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati riguardanti i detti animali. Tale operatore può utilizzare i documenti ottenuti conformemente al primo comma per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma; c) i registri e le informazioni siano disponibili nell’azienda e tenuti a disposizione dell’autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo minimo da essa stabilito, comunque non inferiore a tre anni.
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