Art. 2
In vigore dal 15 lug 2008
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
animale: qualsiasi animale della famiglia dei suini, eccetto i suini selvatici secondo la definizione di cui all’, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (9);
b)
azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all’aria aperta, luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati;
c)
detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;
d)
autorità competente: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza ai fini dell’attuazione della presente direttiva;
e)
scambi: gli scambi definiti all’, punto 3), della direttiva 90/425/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:71:oj#art-2