Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 2008
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suini, eccetto i suini selvatici secondo la definizione di cui all’, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (9); b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all’aria aperta, luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati; c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo; d) autorità competente: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza ai fini dell’attuazione della presente direttiva; e) scambi: gli scambi definiti all’, punto 3), della direttiva 90/425/CEE.
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