Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 lug 2008
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti il tritosulfuron come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il tritosulfuron, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tritosulfuron come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, tutte iscritte entro il 30 novembre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione del tritosulfuron nell’allegato I della medesima direttiva. In base a tale esame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente tritosulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2010; oppure b) nel caso di un prodotto contenente tritosulfuron come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2010 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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