Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 giu 2008
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive, entro il 30 giugno 2009. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva suddetta, relativamente a bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta, in conformità delle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come unica sostanza attiva o come sostanza attiva associata ad altre, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nel suo allegato I concernente rispettivamente bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE. Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come unica sostanza attiva, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2012; oppure b) nel caso di un prodotto contenente bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2012 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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