Art. 2
In vigore dal 20 giu 2008
Gli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi provvedono alla soppressione di tutti i diritti esclusivi nonché dei diritti speciali i quali:
a)
limitano a due o più il numero delle imprese non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
b)
designano, non conformandosi ai criteri di cui alla lettera a), numerose imprese concorrenti.
Essi comunicano alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati a tal fine.
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