Art. 3 · Varietà da conservare

Art. 3

Varietà da conservare

In vigore dal 20 giu 2008
Varietà da conservare Gli Stati membri possono ammettere l'iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole gli ecotipi e le varietà indigene alle quali si riferisce l', paragrafo 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui agli . Tali ecotipi o varietà figurano nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole come «varietà da conservare».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:62:oj#art-3