Art. 19 · Controlli ufficiali a posteriori

Art. 19

Controlli ufficiali a posteriori

In vigore dal 20 giu 2008
Controlli ufficiali a posteriori Gli Stati membri garantiscono che le sementi vengano sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietali.
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