Art. 18 · Etichettatura

Art. 18

Etichettatura

In vigore dal 20 giu 2008
Etichettatura Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme CE»; b) il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione; c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» (anno) oppure, ad eccezione dei tuberi di patata da semina, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato …» (anno); d) la specie; e) la denominazione della varietà da conservare; f) l'indicazione «varietà da conservare»; g) la regione di origine; h) se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l'indicazione della regione di produzione delle sementi; i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta; j) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi di patata da semina, il numero dichiarato di semi; k) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale, salvo che per i tuberi di patate da semina.
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