Art. 17 · Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

Art. 17

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

In vigore dal 20 giu 2008
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori 1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati. 2.   Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore, sull'imballaggio o sul contenitore. 3.   Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:62:oj#art-17