Art. 17
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
In vigore dal 20 giu 2008
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.
2. Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore, sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.
Storico versioni
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