Art. 14
Restrizioni quantitative
In vigore dal 20 giu 2008
Restrizioni quantitative
Ogni Stato membro fa sì che, per ciascuna varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzata non superi lo 0,5 % della quantità di sementi della stessa specie utilizzata in tale Stato membro nel corso di un periodo vegetativo o la quantità necessaria per seminare 100 ha laddove questa risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus tale percentuale non supera lo 0,3 % o la quantità necessaria per seminare 100 ha, se quest'ultima quantità risulta superiore.
La quantità totale di sementi di varietà da conservare commercializzata in ogni Stato membro non supera tuttavia il 10 % delle sementi della specie in questione, utilizzate annualmente sul suo territorio. Se la percentuale corrisponde ad una quantità inferiore a quella necessaria a seminare 100 ha, la quantità massima di sementi della specie in questione, utilizzata annualmente nello Stato membro, può essere aumentata fino a raggiungere la quantità necessaria a seminare 100 ha.
Storico versioni
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