Art. 14 · Restrizioni quantitative

Art. 14

Restrizioni quantitative

In vigore dal 20 giu 2008
Restrizioni quantitative Ogni Stato membro fa sì che, per ciascuna varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzata non superi lo 0,5 % della quantità di sementi della stessa specie utilizzata in tale Stato membro nel corso di un periodo vegetativo o la quantità necessaria per seminare 100 ha laddove questa risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus tale percentuale non supera lo 0,3 % o la quantità necessaria per seminare 100 ha, se quest'ultima quantità risulta superiore. La quantità totale di sementi di varietà da conservare commercializzata in ogni Stato membro non supera tuttavia il 10 % delle sementi della specie in questione, utilizzate annualmente sul suo territorio. Se la percentuale corrisponde ad una quantità inferiore a quella necessaria a seminare 100 ha, la quantità massima di sementi della specie in questione, utilizzata annualmente nello Stato membro, può essere aumentata fino a raggiungere la quantità necessaria a seminare 100 ha.
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