Art. 13 · Condizioni di commercializzazione

Art. 13

Condizioni di commercializzazione

In vigore dal 20 giu 2008
Condizioni di commercializzazione 1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: a) siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all'; b) siano commercializzate nella loro regione di origine. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d'origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all', sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'approvazione di tali regioni supplementari. 3.   Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità all', non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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