Art. 11 · Regione di produzione delle sementi

Art. 11

Regione di produzione delle sementi

In vigore dal 20 giu 2008
Regione di produzione delle sementi 1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine. Se in tale regione risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all', paragrafo 3 a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia possono essere utilizzate unicamente nelle regioni d'origine. 2.   Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. È adottata, se del caso, una decisione in conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/402/CEE, all', paragrafo 6, all', paragrafo 2 e all' della direttiva 2002/53/CE, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/54/CE, all', paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/56/CE, nonché all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, che stabilisca eventuali restrizioni o condizioni applicabili alla designazione di tali regioni. Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.
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