Art. 8 · Estensione dell’ambito di applicazione delle STI

Art. 8

Estensione dell’ambito di applicazione delle STI

In vigore dal 17 giu 2008
Estensione dell’ambito di applicazione delle STI 1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, uno o più mandati per l’elaborazione di nuove STI e/o la revisione di STI già adottate allo scopo di includere le linee e i veicoli non ancora contemplati. 2.   Il primo mandato di questa natura indica un primo gruppo di nuove STI e/o modifiche di STI da elaborare entro il gennaio 2012 fatti salvi l’, paragrafo 5, relativo alla possibilità di prevedere casi specifici, e l’, che consente deroghe in circostanze particolari. Il primo mandato è elaborato in base a una raccomandazione dell’Agenzia per determinare le nuove STI da elaborare e/o le STI esistenti da modificare in funzione del rapporto costi-efficacia previsto per ogni misura proposta e del principio di proporzionalità delle misure adottate a livello comunitario. A tal fine si tiene debitamente conto dell’allegato I, punto 4, e del necessario equilibrio tra, da un lato, gli obiettivi di una circolazione ininterrotta dei treni e dell’armonizzazione tecnica e, dall’altro, il livello transeuropeo, nazionale, regionale o locale del traffico in questione. 3.   Fino a quando l’estensione dell’ambito di applicazione delle STI a tutta la rete ferroviaria non sarà effettiva: a) procedura di messa in servizio: — di veicoli e sottosistemi controllo-comando e segnalamento a bordo, di cui è previsto un utilizzo almeno parziale nella parte della rete che non rientra ancora nell’ambito di applicazione delle STI, per tale parte della rete, — di sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento sui binari nelle parti della rete che non rientrano ancora nell’ambito di applicazione delle STI, è conforme alle norme nazionali di cui all’ della direttiva 2004/49/CE o, se applicabile, all’, paragrafo 3, della presente direttiva; b) l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli di cui è previsto un utilizzo occasionale nella parte della rete che non rientra ancora nell’ambito di applicazione delle STI, per tale parte del sistema, è conforme agli articoli da 21 a 27 della presente direttiva e alle norme nazionali di cui all’ della direttiva 2004/49/CE o, se applicabile, all’, paragrafo 3, della presente direttiva. 4.   Uno Stato membro non è tenuto ad applicare le STI nuove o rivedute adottate ai sensi del paragrafo 2 in caso di progetti in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinente gruppo di STI.
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