Art. 7 · Carenze delle STI

Art. 7

Carenze delle STI

In vigore dal 17 giu 2008
Carenze delle STI 1.   Se, dopo l’adozione, risulta che la STI non soddisfa completamente i requisiti essenziali, il comitato di cui all’ può essere interpellato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. La Commissione può chiedere un parere tecnico all’Agenzia. La Commissione, coadiuvata dal comitato, analizza il parere tecnico. 2.   Se le STI necessitano di modifiche a causa di errori di piccola entità che non giustificano un’immediata revisione delle STI, la Commissione può raccomandare che il parere tecnico venga utilizzato in attesa dell’approvazione della revisione della STI secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1. In tal caso, l’Agenzia pubblica il parere tecnico. 3.   Se le STI necessitano di modifiche a causa di errori critici o di una certa rilevanza, si applica immediatamente la procedura di cui all’, paragrafo 1.
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