Art. 38 · Recepimento

Art. 38

Recepimento

In vigore dal 17 giu 2008
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’, all’, all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 2, 5, 6 e 8, all’, paragrafi 1, 2, 3, 9 e 10, agli , all’, paragrafi 4 e 5, all’, all’, paragrafo 5, agli , all’, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all’, paragrafo 3, agli articoli da 20 a 27, all’, paragrafi 4 e 6, agli articoli da 32 a 35 e agli allegati da I a IX entro il 19 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 2.   Gli obblighi di recepimento e applicazione dei capi IV, V, VII e VIII della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario nei loro rispettivi territori. Tuttavia, non appena un organismo pubblico o privato presenta una domanda ufficiale di costruire una linea ferroviaria in vista del suo esercizio da parte di una o più imprese ferroviarie, lo Stato membro interessato adotta la legislazione atta ad applicare i capi di cui al primo comma entro un anno dalla ricezione della domanda.
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