Art. 32
Sistema di numerazione dei veicoli
In vigore dal 17 giu 2008
Sistema di numerazione dei veicoli
1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario della Comunità reca un numero europeo del veicolo (NEV), che gli è attribuito al rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio.
2. Il richiedente la prima autorizzazione è parimenti responsabile di apporre sul veicolo il NEV che è stato ad esso attribuito.
3. Il NEV è indicato nella STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico.
4. Ad ogni veicolo è attribuito un solo NEV, salvo disposizione contraria della STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico.
5. In deroga al paragrafo 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunità, gli Stati membri possono accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
Storico versioni
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