Art. 31 · Programma di lavoro

Art. 31

Programma di lavoro

In vigore dal 17 giu 2008
Programma di lavoro 1.   La Commissione stabilisce un programma di lavoro che tenga conto dell’estensione dell’ambito di applicazione di cui all’, della modifica delle STI prevista all’, paragrafo 1, e degli altri compiti ad essa assegnati dalla presente direttiva. La Commissione informa e coinvolge pienamente il comitato nell’elaborazione e nell’aggiornamento del programma. 2.   Il programma di lavoro comprende in particolare le tappe seguenti: a) elaborazione, sulla base di un progetto preparato dall’Agenzia, di un modello del sistema ferroviario comunitario, basato sull’elenco dei sottosistemi (allegato II) per garantire la coerenza tra le STI; questo modello deve in particolare contenere i diversi elementi costitutivi del sistema e le loro interfacce; esso servirà da quadro di riferimento per delimitare i campi di applicazione di ciascuna STI; b) sviluppo di una struttura modello per l’elaborazione delle STI; c) sviluppo di una metodologia per l’analisi costi-benefici delle soluzioni contemplate nelle STI; d) adozione dei mandati necessari all’elaborazione delle STI; e) identificazione dei parametri fondamentali per ciascuna STI; f) approvazione dei progetti di programma per la standardizzazione; g) gestione del periodo di transizione tra la data di entrata in vigore della direttiva 2004/50/CE e la pubblicazione delle STI, compresa l’adozione del repertorio di cui all’.
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