Art. 28 · Organismi notificati

Art. 28

Organismi notificati

In vigore dal 17 giu 2008
Organismi notificati 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell’idoneità all’impiego di cui all’ e della procedura di verifica di cui all’, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla Commissione. Quest’ultima pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco degli organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i campi di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento. 2.   Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all’allegato VIII per valutare gli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti. 3.   Uno Stato membro revoca l’autorizzazione ad un organismo che non soddisfa più i criteri di cui all’allegato VIII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 4.   Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri di cui all’allegato VIII, la Commissione avvia una consultazione con le parti interessate. La Commissione informa il secondo Stato membro delle modifiche necessarie perché l’organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto. 5.   La Commissione istituisce un gruppo di coordinamento degli organismi notificati (in seguito denominato «gruppo di coordinamento») che discute di qualsiasi questione relativa all’applicazione delle procedure di valutazione di conformità o di idoneità all’impiego di cui all’ e della procedura di verifica di cui all’, o all’applicazione delle STI pertinenti. I rappresentanti degli Stati membri possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento in qualità di osservatori. La Commissione e gli osservatori informano il comitato di cui all’ dei lavori svolti nell’ambito del gruppo di coordinamento. La Commissione, se del caso, propone le misure necessarie per risolvere i problemi. Se necessario, il coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma dell’, paragrafo 4. 6.   La prima delle relazioni di cui all’ valuta anche l’attuazione dei criteri specificati all’allegato VIII e, se del caso, propone misure appropriate.
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