Art. 27 · Classificazione delle norme nazionali

Art. 27

Classificazione delle norme nazionali

In vigore dal 17 giu 2008
Classificazione delle norme nazionali 1.   Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli di cui all’, le norme nazionali sono classificate come previsto all’allegato VII. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, entro il 19 gennaio 2009, l’Agenzia riesamina i parametri di cui alla sezione 1 dell’allegato VII e presenta alla Commissione le raccomandazioni che ritiene appropriate. 3.   L’Agenzia elabora una raccomandazione per il documento di riferimento con rinvii incrociati a tutte le disposizioni nazionali applicate dagli Stati membri per la messa in servizio dei veicoli. A tal fine, le autorità nazionali di sicurezza cooperano con l’Agenzia. 4.   La Commissione adotta, in base alla raccomandazione dell’Agenzia e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, il documento di riferimento, come pure le decisioni relative ai suoi adattamenti.
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