Art. 24 · Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI

Art. 24

Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI

In vigore dal 17 giu 2008
Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI 1.   Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI applicabili in vigore alla data di messa in servizio, inclusi i veicoli oggetto di deroga, o quando un numero significativo dei requisiti essenziali non sia stato previsto da una o più STI. 2.   La prima autorizzazione è rilasciata dall’autorità nazionale di sicurezza secondo i criteri seguenti: — agli eventuali aspetti tecnici contemplati da una STI si applica la procedura di verifica «CE», — agli altri aspetti tecnici si applicano le norme nazionali notificate a norma dell’, paragrafo 3, della presente direttiva e dell’ della direttiva 2004/49/CE. La prima autorizzazione è valida soltanto sulla rete dello Stato membro di rilascio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:57:oj#art-24