Art. 23
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi alle STI
In vigore dal 17 giu 2008
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi alle STI
1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete, non è soggetta ad autorizzazioni supplementari, purché i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI.
2. Per i veicoli messi in servizio ai sensi dell’, ma non menzionati al paragrafo 1, gli altri Stati membri decidono se sul loro territorio siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tal caso sono applicabili i paragrafi da 3 a 7.
3. Il richiedente l’autorizzazione presenta all’autorità nazionale di sicurezza un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l’uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a)
l’attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro conformemente all’;
b)
una copia del fascicolo tecnico di cui all’allegato VI. Ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, sempre che tali dati non siano armonizzati dalle corrispondenti STI;
c)
i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l’autorizzazione;
d)
l’attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo è compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse (fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell’energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell’infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete).
4. I criteri che l’autorità nazionale di sicurezza verifica possono riguardare solo:
—
la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete in questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso necessarie per assicurare tale compatibilità,
—
le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti.
5. Per verificare i criteri di cui al paragrafo 4, l’autorità nazionale di sicurezza può esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE o che siano effettuati collaudi sulla rete. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all’ della presente direttiva l’autorità nazionale di sicurezza può effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento.
6. L’autorità nazionale di sicurezza definisce, previa consultazione del richiedente l’autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell’infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinché eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della sua domanda. Se del caso, l’autorità nazionale di sicurezza adotta misure affinché i collaudi possano essere effettuati.
7. L’autorità nazionale di sicurezza decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al più tardi:
a)
entro due mesi dall’invio del fascicolo di cui al paragrafo 3;
b)
se del caso, entro un mese dall’invio delle informazioni complementari richieste dall’autorità nazionale di sicurezza;
c)
se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti dall’autorità nazionale di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:57:oj#art-23