Art. 20 · Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o ristrutturazione

Art. 20

Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o ristrutturazione

In vigore dal 17 giu 2008
Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o ristrutturazione 1.   In caso di rinnovo o di ristrutturazione l’ente appaltante o il fabbricante presentano un fascicolo con la descrizione del progetto presso lo Stato membro interessato. Quest’ultimo esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l’importanza dei lavori giustifichi la necessità di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi della presente direttiva. È necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio ogniqualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato possa risentire negativamente dei lavori previsti. Se è necessaria una nuova autorizzazione, lo Stato membro decide in quale misura le STI debbano essere applicate al progetto. Lo Stato membro decide entro quattro mesi dalla presentazione del dossier completo da parte del richiedente. 2.   Quando è necessaria una nuova autorizzazione e se la STI non è applicata interamente, gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti: — il motivo per cui la o le STI non sono applicate completamente, — le caratteristiche tecniche che si applicano in sostituzione della STI, — gli organismi incaricati di applicare, nel caso di queste caratteristiche, la procedura di verifica di cui all’. 3.   La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’Agenzia, che le pubblica.
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